Art. 2.
(Disposizioni riguardanti i piccoli comuni).

      1. Le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sentite anche le associazioni rappresentative a livello regionale degli enti locali, promuovono iniziative per l'unione di piccoli comuni e per favorire l'esercizio in forma associata o consorziata dei servizi locali, anche mediante la costituzione di società di diritto privato a partecipazione pubblica, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      2. I piccoli comuni adottano, anche d'intesa con altri comuni, piani di opere ed interventi con cadenza biennale al fine di assicurare lo sviluppo socio-economico e culturale dei comuni stessi, anche per quanto riguarda le infrastrutture e i servizi e per salvaguardare e valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico e artistico, individuando le risorse disponibili tramite finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.
      3. Nei piccoli comuni le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. Restano fermi i poteri

 

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di supervisione, controllo ed indirizzo degli organi di governo sull'effettuazione di lavori pubblici previsti dalla legislazione vigente.
      4. I piccoli comuni, anche in associazione o partecipazione tra loro, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari delle parrocchie. Le convenzioni possono essere finanziate con il concorso del Ministero per i beni e le attività culturali. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinate agli stessi.
      5. I piccoli comuni possono stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabilitate e delle case cantoniere dell'ANAS, al fine di destinarle a presìdi di protezione civile e di salvaguardia del territorio ovvero a sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali.
      6. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sui corrispettivi per l'esecuzione di opere pubbliche nei territori dei piccoli comuni è ridotta del 5 per cento fino a tutto il 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      7. Le regioni possono incentivare l'adozione da parte dei piccoli comuni di misure atte a migliorare l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio, favorendo l'utilizzo di materiale da costruzione locale, l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive
 

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via satellite, la limitazione dell'impatto ambientale dei tracciati degli elettrodotti e degli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione.